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ORGANISMO DI TUTELA DEL A cura di TELEFONO BLU |
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Notizie viaggi Un Luglio eccezionale, ma un Agosto ancora più portentoso e allora per chi viaggia Telefono Blu ancora una volta dispensa consigli e regole necessarie se non indispensabili. Questa volta parliamo di a) disciplina delle penali nei contratti di viaggio, b) il fondo di garanzia del turista, c) la prenotazione alberghiera.
In tal senso Telefono
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per il contenzioso Tutte e tre le situazioni, afferma il principale organismo di tutela di turisti consumatori, hanno visto negli ultimi anni affacciarsi regole più o meno garantiste pertanto vediamole a) Penali contratti turistici. Sono clausole che prevedono non il diritto del venditore a trattenere la caparra in caso di recesso del viaggiatore, bensì l’ulteriore versamento di una somma di denaro che aumenta quanto più breve è il termine che intercorre tra il recesso e la partenza. A volte tali clausole prevedono il versamento dell’intero importo del pacchetto turistico. Insistono su questa situazione due eventi normativi decreto legislativo 111/95 e nuove norme sulle clausole abusive contenute negli articoli 1469 bis e segg. Del Codice Civile .Due commi di questo ci aiutano a capire meglio e sono il numero 5 ed il 6. Essi recitano che: ”si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o effetto di: 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore(turista) se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 6) imporre al consumatore(turista), in caso di impedimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo. Ed ecco la regola: se la clausola in parola viene ritenuta una penale, allora può applicarsi l’articolo 1469 bis co.3 n.6. mentre se invece viene considerato un corrispettivo per il recesso, e quindi una multa penitenziale ex art. 1373, allora potrà applicarsi il n.5. Vantaggioso il secondo caso
b) Fondo di garanzia.
Vacanza bidone o inesistente In questi casi c’è il Fondo nazionale di garanzia
del turista, (sempre nel
decreto legislativo n.111/95) che dovrebbe consentire
in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del turista nel caso di viaggi
all’estero nonché per fornire un’ immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Il Fondo, quindi, potrebbero
aiutare anche nel caso si trovi
difficoltà per situazioni
critiche :epidemie, guerriglie, eventi catastrofici ecc. Certi che
la nostra agenzia sia autorizzata con tanto di licenza dalla regione e nell’anno
i corso ,quindi sicuri che in caso di fallimento ricada nella regola di cui
sopra, in caso di fallimento o insolvenza il turista
potrà fare domanda di risarcimento al Fondo nazionale di garanzia dei
pacchetti turistici. Riferendosi al decreto ministeriale n. 349/99. Il Fondo
di garanzia è praticamente pagato dagli operatori turistici che devono stipulare
una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei turisti:
il 2% dei premi versati per le polizze va ad alimentare il Fondo e viene versato
direttamente da compagnie assicurative alle tesorerie provinciali dello Stato.
Il fondo deve garantire al turista il rimborso del prezzo versato in caso
di fallimento dell’operatore turistico e organizzare il rimpatrio del turista
in viaggio all’estero che si trova nelle suddette difficoltà. Deve anche disporre
una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da paesi
extracomunitari quando ci sono emergenze di cui sopra. Occorre pertanto inviare
raccomandata al Ministero ed includere copia del contratto turistico. Ovviamente
il maggiore handicap consiste nel fatto che il fondo spesso viene “sfondato”
e quindi potrebbe non esserci
opportuna liquidità
c) prenotazione alberghiera.
Parliamo di camere prenotate tramite telefono, fax, lettera, e mail. A seguito della prenotazione, il turista ha versato un anticipo, che l’albergo non restituisce se viene data disdetta.
A seguito della disdetta, qualora il turista non abbia versato un anticipo, l’albergo
chiede una penale. La prenotazione diventa un vero e proprio contratto, anche se non scritto, nel momento in cui l’albergo comunica la sua accettazione (1326 CC). Se si invia la la disdetta prima di conoscere l’accettazione dell’albergo si ha diritto alla restituzione dell’anticipo eventualmente versato, perché non c’è alcun inadempimento contrattuale. I problemi sorgono dopo l’accettazione dell’albergo. La prenotazione alberghiera fatta da casa o dall’ufficio dovrebbe rientra nei contratti a distanza regolati dal decreto legislativo 185/99 che concede la facoltà di dare disdetta entro 10 giorni senza oneri o penali. Di fatto però tale decreto ammette il ripensamento del consumatore soltanto qualora non abbia comunicato precisamente all’albergo la data di arrivo o di occupazione della camera in tutti gli altri casi ( (la maggioranza )la disdetta dovrebbe rientra nelle norme generali del CC. Infatti secondo l’art.1328 CC il turista potrebbe revocare la prenotazione e riavere l’eventuale anticipo soltanto prima di conoscere l’accettazione dell’albergo, ma l’art.1340 CC stabilisce che “le clausole d’uso si intendono scritte nel contratto se risulta che non sono state volute dalle parti”. A questo punto ovviamente intervengono le raccolte degli usi e consuetudini presso ogni Camera di Commercio ,che prevedono in genere che il turista che non usufruisce più della camera prenotata per la quale ha versato un anticipo, deve dare comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all’arrivo, per avere diritto alla restituzione della somma pagata. Se gli usi nulla prevedessero, è comunque opportuno che sia il turista a precisare nella sua richiesta di prenotazione, le regole per l’eventuale disdetta, altrimenti l’albergatore potrebbe tenersi l’anticipo. Nulla stabiliscono gli usi e consuetudini per quanto riguarda la richiesta di una penale da parte dell’albergatore, qualora il cliente abbia dato disdetta senza versare un acconto. La regola migliore appare quindi chiara. |
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