ORGANISMO DI TUTELA DEL
TURISTA CONSUMATORE E
PER LA QUALITÀ DEL TURISMO

A cura di TELEFONO BLU


 

 

Vacanza rovinata

 

Traghetti e Aerei

 

Giornata al mare

 

Piscine

 

SOS Bagagli

 

Per chi resta

 

Difesa consumatori

 

 

 

Telefono Blu
SOS VACANZE
mailing list
iscriviti
cancellati

 

Notizie viaggi

Un Luglio eccezionale, ma un Agosto ancora più portentoso e allora per chi viaggia Telefono Blu ancora una volta dispensa consigli e regole necessarie se non indispensabili. Questa volta parliamo di  a) disciplina delle penali nei contratti di viaggio, b) il fondo di garanzia del turista, c) la prenotazione alberghiera.

In tal senso Telefono Blu ha attivo il suo centralino 199.44.33.78 (anche da cellulari) ed il portale www.telefonoblu.it per inviare email ed avere risposta ed assistenza per il contenzioso.

Tutte e tre le situazioni, afferma il principale organismo di tutela di turisti consumatori, hanno visto negli ultimi anni affacciarsi regole più o meno garantiste pertanto vediamole

a) Penali contratti turistici. Sono clausole  che prevedono non il diritto del venditore a trattenere la caparra in caso di recesso del viaggiatore, bensì l’ulteriore versamento di una somma di denaro che aumenta quanto più breve è il termine che intercorre tra il recesso e la partenza. A volte tali clausole prevedono  il versamento  dell’intero importo del pacchetto turistico. Insistono su questa situazione due eventi normativi  decreto legislativo 111/95 e  nuove norme sulle clausole abusive contenute negli articoli 1469 bis e segg. Del Codice Civile  .Due commi di questo  ci aiutano a capire meglio e sono il numero 5 ed il  6. Essi recitano che: ”si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o effetto  di: 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore(turista) se quest’ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 6) imporre al consumatore(turista), in caso di impedimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo  di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo. Ed ecco la regola: se la clausola in parola viene ritenuta una penale, allora  può applicarsi l’articolo 1469 bis co.3 n.6. mentre se invece viene considerato un corrispettivo per il recesso, e quindi una multa penitenziale ex art. 1373, allora potrà applicarsi il n.5. Vantaggioso il secondo caso

b) Fondo di garanzia. Vacanza bidone o inesistente In questi casi c’è il Fondo nazionale di garanzia del turista, (sempre nel  decreto legislativo n.111/95) che dovrebbe consentire  in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero nonché per fornire un’ immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Il Fondo, quindi, potrebbero aiutare  anche nel caso si trovi  difficoltà per situazioni  critiche :epidemie, guerriglie, eventi catastrofici ecc. Certi che la nostra agenzia sia autorizzata con tanto di licenza dalla regione e nell’anno i corso ,quindi sicuri che in caso di fallimento ricada nella regola di cui sopra, in caso di fallimento o insolvenza il turista  potrà fare domanda di risarcimento al Fondo nazionale di garanzia dei pacchetti turistici. Riferendosi al decreto ministeriale n. 349/99. Il Fondo di garanzia è praticamente pagato dagli operatori turistici che devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei turisti: il 2% dei premi versati per le polizze va ad alimentare il Fondo e viene versato direttamente da compagnie assicurative alle tesorerie provinciali dello Stato. Il fondo deve garantire al turista il rimborso del prezzo versato in caso di fallimento dell’operatore turistico e organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero che si trova nelle suddette difficoltà. Deve anche disporre una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato da paesi extracomunitari quando ci sono emergenze di cui sopra. Occorre pertanto inviare raccomandata al Ministero ed includere copia del contratto turistico. Ovviamente il maggiore handicap consiste nel fatto che il fondo spesso viene “sfondato” e  quindi potrebbe non esserci opportuna liquidità

c) prenotazione alberghiera. Parliamo di camere prenotate tramite telefono, fax, lettera, e mail.

A seguito della prenotazione, il turista ha versato un anticipo, che l’albergo non restituisce se viene data disdetta.

A seguito della disdetta, qualora il turista non abbia versato un anticipo, l’albergo chiede una penale.

La prenotazione  diventa un vero e proprio contratto, anche se non scritto, nel momento in cui l’albergo comunica la sua accettazione (1326 CC). Se si invia la  la disdetta prima di conoscere l’accettazione dell’albergo si  ha diritto alla restituzione dell’anticipo eventualmente versato, perché non c’è alcun inadempimento contrattuale. I problemi sorgono dopo l’accettazione dell’albergo. La prenotazione alberghiera fatta da casa o dall’ufficio dovrebbe rientra nei contratti a distanza regolati dal decreto legislativo 185/99 che concede  la facoltà di dare disdetta entro 10 giorni senza oneri o penali.

Di fatto però  tale decreto ammette il ripensamento del consumatore soltanto qualora non abbia comunicato precisamente all’albergo la data di arrivo o di occupazione della camera in tutti gli  altri casi ( (la maggioranza )la disdetta dovrebbe rientra nelle norme generali del CC. Infatti  secondo l’art.1328 CC il turista potrebbe revocare la prenotazione e riavere l’eventuale anticipo soltanto prima di conoscere l’accettazione dell’albergo, ma l’art.1340 CC stabilisce che “le clausole d’uso si intendono scritte nel contratto se risulta che non sono state volute dalle parti”. A questo punto ovviamente intervengono le raccolte degli usi e consuetudini presso ogni Camera di Commercio ,che prevedono in genere che il turista che non usufruisce  più  della camera prenotata per la quale ha versato un anticipo, deve dare comunicazione entro le ore 12 del giorno precedente all’arrivo, per avere diritto alla restituzione della somma pagata. Se gli usi nulla prevedessero, è comunque opportuno che sia il turista  a precisare nella sua richiesta di prenotazione, le regole per l’eventuale disdetta, altrimenti l’albergatore potrebbe tenersi l’anticipo. Nulla stabiliscono gli usi e consuetudini per quanto riguarda la richiesta di una penale da parte dell’albergatore, qualora il cliente abbia dato disdetta senza versare un acconto. La regola migliore appare quindi chiara.


TELEFONO BLU NETWORK
Telefono Blu SOS Consumatori SOS Viaggiatore Consulenza on-line
Città sicure Difesa del turista Telefono H Manuale del turista

Copyright © Telefono Blu SOS Consumatori 2002-2005e

E' vietata la riproduzione anche parziale

 

Per info e commenti riguardanti il sito contattare il webmaster Santo Scardullo