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Sos Turismo
Bagaglio in ritardo o smarrito?
Telefono Blu assiste per gli smarrimenti i turisti al centralino 199.44.33.78 e sui portali web www.telefonoblu.it e www.sosviaggiatore.com
RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed immediata all’atto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli (PIR – Passenger Irregularity Reports), disponibili presso l’assistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale. Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza: per il TRAFFICO NAZIONALE: entro 3 giorni dalla contestazione per i casi di danneggiamento entro 14 giorni dalla contestazione per i casi di smarrimento; per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro 7 giorni dalla contestazione per i casi di danneggiamento entro 21 giorni dalla contestazione per i casi di smarrimento. I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia, a pena di decadenza: per il TRAFFICO NAZIONALE: entro 3 giorni dalla riconsegna; per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro 7 giorni dalla riconsegna; Reclami per danni al "bagaglio non registrato" il diritto al risarcimento si prescrive: per il TRAFFICO NAZIONALE:entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato da causa imputabile alla compagnia; per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro due anni dall'arrivo a destinazione. Reclami per danni al "bagaglio registrato": il diritto al risarcimento si prescrive: per il TRAFFICO NAZIONALE: entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile, a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno); per il TRAFFICO INTERNAZIONALE: entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure necessarie e possibili per evitare il danno
La compagnia aerea, o il suo rappresentante, deve: rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni (da data protocollo interno); proporre la possibilità di una conciliazione extragiudiziale; elaborare un resoconto annuale di tutti i reclami ricevuti, a disposizione degli utenti. La risposta della compagnia dovrà contenere: data e luogo; l’indicazione avvenuta ricezione; i termini previsti per la risoluzione del reclamo; l’identificazione struttura o persona incaricata; le indicazioni per ulteriori informazioni; riassunto dell’iter e delle possibilità di appello.
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RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE (REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97): Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali. Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria ha l’obbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva. La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni dall’identificazione dell’avente titolo all’indennità. In caso di morte l’anticipo non sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero. Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro l’Unione Europea e che non intendono applicare tale sistema risarcitorio hanno l’obbligo di informare i passeggeri di tale situazione direttamente o tramite le agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito. In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie, che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge 274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto all’Euro (utilizzata la quotazione del 1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro).
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